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L' art 6 commi 2, 3, 4, 5 del D.l. 102 Legge n. 124 il 28 ottobre 2013 prevede : la creazione di un nuovo fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e il rifinanziamento di tre fondi già esistenti : complessivamente 240 milioni di euro per i quattro fondi al fine di rendere più
L’
art 6 commi 2, 3, 4, 5 del D.l. 102 Legge
n. 124 il 28 ottobre 2013 prevede:
la creazione
di un nuovo fondo
presso il Ministero delle
Infrastrutture e il rifinanziamento di tre fondi già
esistenti: complessivamente 240 milioni di euro per i quattro fondi
al fine di rendere più sostenibili gli oneri da mutuo e da affitto per le famiglie e le
persone svantaggiate.
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
link utili
http://: www.dt.tesoro.it
Sul sito del Ministero
dell’ economia http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html si può trovare la
modulistica.
FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER
L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
link utili
http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa
FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
I conduttori, in
possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi
pubblici comunali.
FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITÀ DI LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI
è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione
abitativa che
abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di
contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli dove siano
già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini
morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo
periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei
provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole
che consentono l’accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma
sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la
riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento
sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi
comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure
di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione
dei provvedimenti di sfratto.