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Trasformazione dei terreni di proprietà pubblica in proprietà collettiva

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ortiCi sono diverse iniziative legislative per richiedere l’assegnazione dei terreni pubblici ma nessuna scioglie il nodo fondamentale: la riconduzione di tali beni dalla proprietà pubblica alla proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nei territori di riferimento.
Basterebbe un articolo unico:
1. I terreni utilizzabili per la coltivazione agraria o come bosco o come pascolo permanente appartenenti ad enti pubblici sono trasformati in demani civici e costituiscono proprietà collettive della generalità dei cittadini abitanti nel territorio comunale o frazionale in cui i beni sono situati. Tali beni sono indivisibili, inalienabili, inusucapibili, inespropriabili.
2. I terreni di cui al comma precedente sono amministrati separatamente dagli altri beni pubblici con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge 17 aprile 1957 n. 278; tali amministrazioni sono denominate “Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico” (ASBUC).
Alfonso Pascale

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