1

Come cambia la politica al tempo de “l’inconscio digitale”

Le esperienze psicofisiche formano il sistema conoscitivo attraverso mappe naturali e mappe culturali.
Mappe disegnate attraverso i sensi che costruiscono la nostra idea di realtà.
Ora che gli HoloLens della Microsoft ci permettono di vedere ologrammi tridimensionali mischiati alla realtà e di modificarli e guidarli con il movimento delle mani che li “toccano” e li spostano e li modificano, l’equilibrio tra queste due specie di mappe si sbilancia a favore di quelle culturali.
Se De Kerckhove dice che “ogni volta che il linguaggio umano cambia di medium cambia anche l’etica” vuol dire che siamo in “un cambiamento di civiltà” perché “il sapere della rete (che è la somma dei dati di tutti i nostri movimenti e azioni on e off-line inseriti nei social network) orienta la definizione della realtà … e del mondo sociale … alla base dei nostri processi mentali e delle nostre azioni.” (*)
E non importa che singolarmente siamo o no presenti nei social network o che v’inseriamo o meno i nostri movimenti e le nostre azioni, dal momento che l’insieme dei movimenti e delle azioni altrui determina di fatto anche la nostra visione del mondo e quindi la nostra percezione della cosiddetta realtà che costituirà la mappa culturale attraverso cui noi ci costruiamo la “nostra” idea di mondo e il “nostro” conseguente modo di comportamento.
Passiamo quindi da una realtà dominata dall’inconscio individuale (quell’insieme di istinti e desideri che guida i comportamenti individuali) a una realtà dominata da un “incoscio digitale” caratterizzato da una “portata globale e da una straordinaria velocità di accesso a una collezione infinita d’informazioni” (*)
Questo cambio di paradigma non può non modificare radicalmente i modi della politica che oscilla tra l’estrema personalizzazione e identificazione nel leader e una “massa interattiva” completamente diversa dalle storiche maggioranze silenziose ma egualmente dominata da impulsi irrazionali.
La capacità dei nuovi soggetti politici deve quindi indirizzarsi verso quella “richiesta globale di correttezza politica, di società della condivisione, di collaborazione interculturale, di preoccupazione per la salute del mondo”(*).

(*) Derrick De Kerckhove Inconscio digitale




Strategia per la Crescita Digitale

Tra gli obiettivi che si pone:

obbligo dello switch-off dell’opzione analogica nella Pubblica Amministrazione: digital First;

​nuovo approccio architetturale basato su logiche aperte, standards, interoperabilità e architetture flessibili, user-centered;

​trasparenza e condivisione dei dati pubblici (dati.gov.it);

​nuovi modelli di Partnership Pubblico/Privato;

​la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali in imprese e cittadini;

​soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e migliorare la qualità dei servizi, contemplando meccanismi di remunerazione anche capaci di stimolare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di erogazione/fruizione dei servizi;

​progressiva adozione di Modelli Cloud;

innalzamento dei livelli di affidabilità e sicurezza;

​Servizio Pubblico d’Identità Digitale (SPID) per un accesso sicuro e protetto ai servizi digitali.

​Digital Security per la PA per tutelare la privacy, l’integrità e la continuità dei servizi della PA.

Centralizzazione e programmazione della spesa/ investimenti reingegnerizzazione e virtualizzazione dei servizi in logica cloud con conseguente progressiva razionalizzazione datacenter.

​Sistema Pubblico di Connettività: linee guida, regole tecniche e infrastrutture per garantire la connettività e l’interoperabilità, Wifi negli uffici pubblici e nelle scuole/ospedali, in sinergia con il piano nazionale banda ultralarga, massimizzando la copertura a 100 mbps e garantendo almeno 30 mbps nelle aree più marginali.

​La Piattaforma Italia Log In è destinata ad essere la “casa” del cittadino su Internet. Il sistema è pensato come una struttura aperta dove i vari attori della Pubblica Amministrazione contribuiscono per la propria area di competenza. Ogni cittadino con la propria identità digitale ha tutte le informazioni e servizi che lo riguardano.

strategia_per_la_banda_ultralarga_e_la_crescita_digitale

link all’articolo




Capire il mondo dove va, anche per il futuro di Corviale

seta“La chiave è la rete” (*) sintetizza efficacemente Giampaolo Visetti nello spiegare il successo in borsa di Alibaba, un brand che fattura più di Amazon ed eBay messe insieme.

D’altronde distribuisce online 800 milioni di prodotti a partire dallo zoccolo duro di 630 milioni di cinesi in rete.

Ma per capire il futuro occorre andare oltre il fuoco d’artificio di questi grandi numeri: bisogna capire che “l’Asia da fabbrica del mondo è mutata in distributore del pianeta” (*).

Com’è potuto accadere questa mutazione genetica di un gigante che ha mezzo miliardo di utenti di smartphone solo in Cina?

E’ come se fosse stata aperta una nuovissima via della seta di fibbre ottiche per “piantare affari in ogni angolo del mondo” stabilendo “il contatto tra origine e destinazione di un prodotto o di un pensiero” (*) perchè su questa nuovissima via della seta non transitano solo 800 milioni di prodotti, ma anche  e soprattutto informazioni e idee, insomma conoscenza (tanto per sostanziare in concreto la definizione della nostra come “società della conoscenza”).

Ma l’aspetto più interessante, anche e soprattutto per il futuro di Corviale, è che attraverso questa nuovissima via della seta “anche i villaggi isolati – grazie al web – si reinventano epicentri produttivi del 21° secolo”  (*).

E’ questo dunque il futuro di Corviale per uscire dal suo guscio di periferia per proiettarsi nel mondo del 21° secolo.

E’ questo un futuro possibile per i 134 comuni italiani con meno di 150 abitanti con il conseguente degrado idrografico e boschivo.

(*) Gianpaolo Visetti Cina.com da La Repubblica del 25/9/14




Alfabetizzazione digitale: gli otto principi cardine

internet cose

Alcune amministrazioni locali hanno intrapreso, o stanno intraprendendo, attività di alfabetizzazione digitale della popolazione. Mi permetto, di seguito, di elencare alcuni principi di fondo da osservare per evitare di ingenerare inutili aspettative, e per ottenere risultati duraturi nel tempo.

1) Non si è alfabetizzati digitali una volta per sempre. Il mondo dell’Information Technology è in costante trasformazione. Il mondo dell’Information Technology muta a velocità mai conosciuta nella storia del genere umano. L’alfabetizzazione digitale deve dare gli strumenti culturali per scavare con curiosità questo mondo e trarne tutti i benefici disponibili.

2) L’alfabetizzazione digitale non andrà rivolta solo agli anziani, come comunemente si pensa. Tutta la popolazione, a partire dai principali decisori e Stakeholders, versa in un penoso stato di divide digitale. Avere un tablet sotto il braccio o usare il telepass non è sintomo di alfabetizzazione digitale.

3) L’alfabetizzazione digitale è un moderno diritto di cittadinanza. Internet è una straordinaria miniera di sapere. Bisogna però conoscere e condividere dove c’é l’oro da scavare e dove invece c’é solo inutile pietrisco. Tuttavia, non tutti sono (e saranno) interessati ad Internet. Molte persone di ogni generazione vivono bene senza Internet. Non facciamogliene una colpa.

4) Abbandoniamo quell’aria di superiorità che contraddistingue i “guru del digitale”. Internet non è una religione, né costituisce la terra promessa. Se vogliamo che Internet si affermi come strumento di progresso civile ed economico (quale può essere) non abbiamo bisogno di sprezzanti sacerdoti. Per affermare la cultura di Internet abbiamo bisogno di utili e umani volontari.

5) L’alfabetizzazione digitale è, prima di tutto, una lezione di consapevolezza. Internet é la rivoluzione della conoscenza e del sapere. Internet é uno strumento nelle mani del genere umano per dialogare meglio.

6) L’alfabetizzazione digitale non si riduce ad insegnare a spedire una mail o ad accendere un account su Facebook. Né tantomeno l’alfabetizzazione digitale è una lezione ai dipendenti comunali sulle inutili leggi che impediscono a Internet di affermarsi nella Pubblica Amministrazione. L’insegnante é un umanista che si è impadronito del web.

7) L’alfabetizzazione digitale è una lezione sulla sharing society (prima ancora che sulla sharing economy). Alfabetizzare é insegnare le virtù, i vantaggi, le modalità della condivisione.

8) ….. traete ora tutte le considerazioni che volete sulle cosiddette “competenze digitali”. L’alfabetizzazione digitale non é una cosa da affidare agli informatici.

link all’articolo




Comunicare una ministoria in pochi secondi




I giudici Ue: un sito web può linkare opere protette disponibili in accesso libero su un altro portale

link

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 13 febbraio 2014 «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette»

Nella causa C‑466/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt (Svezia), con decisione del 18 settembre 2012, pervenuta in
cancelleria il 18 ottobre 2012, nel procedimento Nils X., Sten W.,Madelaine Y.,Pia A.
contro
Retriever Sverige AB,
LA CORTE (Quarta Sezione), composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský (relatore), A. Prechal e
S. Rodin, giudici, avvocato generale: E. Sharpston cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2013, considerate le osservazioni presentate:
– per N. X., S. W. e M. Y., da O. Wilöf, förbundsjurist;
– per P. A., da R. Gómez Cabaleiro, abogado, e M. Wadsted, advokat;
– per la Retriever Sverige AB, da J. Åberg, M. Bruder, e C. Rockström, advokater;
– per il governo francese, da D. Colas, F.‑X. Bréchot e B. Beaupère-Manokha, in qualità di
agenti;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino,
avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, da J. Beeko, in qualità di agente, assistita da N. Saunders,
barrister;
– per la Commissione europea, da J. Samnadda e J. Enegren, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza
conclusioni, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societ�
dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia avviata dai sigg. X. e W.,
nonché dalle sig.re Y. e A., nei confronti della società Retriever Sverige AB (in prosieguo: la
«Retriever Sverige») ai fini del risarcimento del preteso danno da essi subìto per effetto
dell’inserimento sul sito Internet di tale società di collegamenti cliccabili («ipertestuali») che
rinviano ad articoli di cui i medesimi sono titolari del relativo diritto d’autore.
Contesto normativo , Il diritto internazionale
Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore
3 L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20
dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (in prosieguo: il «Trattato dell’OMPI sul
diritto d’autore»). Esso è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione
2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).
4 L’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede che le parti
contraenti devono conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione per la protezione delle
opere artistiche e letterarie, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971),
nel testo risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).
La Convenzione di Berna
5 L’articolo 20 della Convenzione di Berna, intitolato «Accordi particolari tra i Paesi
dell’Unione», dispone quanto segue:
«I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in
quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero
contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono
applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate».
Il diritto dell’Unione
6 I considerando 1, 4, 6, 7, 9 e 19 della direttiva 2001/29 enunciano:
«(1) Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che
garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al
raggiungimento di tali obiettivi. (…)
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando
una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della propriet�
intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente
nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitivit�
dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie
dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. (…)
(…)
(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello
nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze
significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei
servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una
nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali
differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della societ�
dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della
proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di
sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la
realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti
connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti
connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del
mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto
d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano
luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato
sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali
incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le
differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.
(…)
(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da
un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione
intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creativit�
nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura,
dell’industria e del pubblico in generale. (…) (…)
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati
membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere
letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d’autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni,
le esecuzioni e i fonogrammi (…)».
7 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente. (…)
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico
o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 I ricorrenti nel procedimento principale, tutti giornalisti, sono i redattori di taluni articoli
pubblicati, da un lato, sul giornale Göteborgs-Posten e, dall’altro lato, sul sito Internet del
Göteborgs-Posten. La Retriever Sverige gestisce un sito Internet che fornisce ai suoi clienti,
secondo le loro necessità, liste di collegamenti Internet cliccabili verso articoli pubblicati da altri siti
Internet. È pacifico inter partes che gli articoli erano liberamente accessibili sul sito del giornale
Göteborgs-Posten. Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, se il cliente clicca su uno di
questi collegamenti non si rende conto chiaramente di essere trasferito su un altro sito per accedere
all’opera di suo interesse. Per contro, secondo la Retriever Sverige il cliente è consapevole del fatto
che cliccando su uno di questi collegamenti viene trasferito su un altro sito.
9 I ricorrenti nella causa principale hanno citato la Retriever Sverige dinanzi allo Stockholms
tingsrätt (Tribunale di Stoccolma) per ottenere il risarcimento del danno derivante dal fatto che tale
società avrebbe sfruttato, senza la loro autorizzazione, taluni loro articoli, mettendoli a disposizione
dei suoi clienti.
10 Con sentenza dell’11 giugno 2010 lo Stockholms tingsrätt ha respinto la domanda. Contro
tale sentenza i ricorrenti nel procedimento principale hanno quindi proposto appello dinanzi allo
Svea hovrätt (Corte d’appello di Svea).
11 I ricorrenti nel procedimento principale hanno giustamente fanno valere dinanzi a tal giudice
che la Retriever Sverige ha violato il loro diritto esclusivo di mettere le loro rispettive opere a
disposizione del pubblico, nel senso che, grazie ai servizi offerti dal suo sito Internet, i suoi clienti
avrebbero avuto accesso alle loro opere.
12 La Retriever Sverige adduce a sua difesa che la fornitura di liste di collegamenti Internet
verso opere messe a disposizione del pubblico su altri siti Internet non costituisce un atto idoneo a
ledere i diritti d’autore. La Retriever Sverige sostiene altresì di non aver effettuato alcuna
trasmissione di una qualsiasi opera protetta, essendosi limitata a segnalare ai suoi clienti i siti
Internet in cui si trovano le opere di loro interesse.
13 Alla luce di queste considerazioni, lo Svea hovrätt ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il fatto che un soggetto diverso dal titolare del diritto d’autore su una determinata opera
fornisca un collegamento cliccabile alla stessa sul proprio sito Internet si configuri come
comunicazione al pubblico dell’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2001/29].
2) Se sia rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, il fatto che l’opera alla quale
rimanda il collegamento si trovi su un sito Internet accessibile a chiunque senza limitazioni oppure
che l’accesso sia in qualche modo limitato.
3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, si debba distinguere il caso in cui l’opera,
dopo che l’utente abbia cliccato il collegamento, sia presentata su un altro sito Internet da quello in
cui l’opera sia presentata con modalità tali da offrire al cliente l’impressione di restare nello stesso
sito Internet.
4) Se uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell’autore
includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante
stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29».
Sulle tre questioni pregiudiziali
14 Con le sue prime tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere
interpretato nel senso che costituisce un atto di comunicazione al pubblico, come previsto da tale
disposizione, la fornitura su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere protette
disponibili su un altro sito Internet, fermo restando che le opere di cui trattasi sono liberamente
accessibili su questo altro sito.
15 A tale proposito, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 prevede che qualsiasi
comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzata dal titolare del diritto d’autore.
16 Da tale disposizione risulta quindi che la nozione di comunicazione al pubblico consta di due
elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di
quest’ultima a un «pubblico» (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a.,
C‑607/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 21 e 31).
17 Per quanto riguarda il primo di tali elementi, ossia l’esistenza di un «atto di comunicazione»,
tale nozione deve essere intesa in senso ampio (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011,
Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punto 193) e
ciò allo scopo di garantire, come risulta segnatamente dai considerando 4 e 9 della direttiva
2001/29, un elevato livello di protezione ai titolari del diritto d’autore.
18 Nel caso di specie, occorre rilevare che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet
dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro
sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere.
19 Orbene, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia «atto
di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in
modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante
che utilizzino o meno tale possibilità (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE,
C‑306/05, Racc. pag. I‑11519, punto 43).
20 Ne consegue che in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fatto di
fornire collegamenti cliccabili verso opere tutelate deve essere qualificato come «messa a
disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», nel senso di detta disposizione.
21 Per quanto riguarda il secondo degli elementi summenzionati, ossia che l’opera protetta deve
essere effettivamente comunicata ad un «pubblico», dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2001/29 discende che, con «pubblico», tale disposizione si riferisce ad un numero indeterminato di
destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (sentenze
citate SGAE, punti 37 e 38, nonché ITV Broadcasting e a., punto 32).
22 Orbene, un atto di comunicazione, come quello compiuto dal gestore di un sito Internet
tramite i collegamenti cliccabili, è diretto a tutti gli utilizzatori potenziali del sito gestito da tale
soggetto, vale a dire un numero indeterminato e piuttosto considerevole di destinatari.
23 Pertanto, si deve ritenere che tale gestore effettui una comunicazione ad un pubblico.
24 Ciò premesso, come risulta da costante giurisprudenza, per ricadere nella nozione di
«comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre
che una comunicazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante le
stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in Internet come la comunicazione iniziale,
quindi con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i
titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la
comunicazione iniziale al pubblico (v., per analogia, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42; ordinanza
del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai
Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, punto 38, nonché sentenza ITV Broadcasting e a., cit., punto 39).

25 Nel caso di specie si deve rilevare che la messa a disposizione delle opere di cui trattasi

tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento principale, non porta a
comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo.
26 Infatti, il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei
potenziali visitatori del sito considerato, poiché, essendo a conoscenza del fatto che l’accesso alle
opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere
liberamente accesso ad esse.
27 Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali
siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse
direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza
intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere
considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel
pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la
comunicazione iniziale.
28 Di conseguenza, in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto
d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento
principale.
29 Tale constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nel caso in cui il giudice del
rinvio dovesse rilevare – cosa che non risulta chiaramente dagli atti – che, quando gli internauti
cliccano sul collegamento in esame, l’opera appare dando l’impressione di essere a disposizione sul
sito in cui si trova tale collegamento, mentre in realtà proviene da un altro sito.
30 Infatti, tale circostanza aggiuntiva non modifica affatto la conclusione secondo cui la
fornitura su un sito di un collegamento cliccabile verso un’opera protetta, pubblicata e liberamente
accessibile su un altro sito, ha l’effetto di mettere a disposizione degli utilizzatori del primo sito
l’opera medesima e costituisce, quindi, una comunicazione al pubblico. Tuttavia, dal momento che
non vi è un pubblico nuovo, per tale comunicazione al pubblico in ogni caso non è necessaria
l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.
31 Per contro, nell’ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in
cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si
trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento
senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali
utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione
dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale,
ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l’autorizzazione dei titolari. Ciò
avviene, in particolare, allorché l’opera non sia più a disposizione del pubblico sul sito in cui sia
stata comunicata inizialmente o sia ormai disponibile su tale sito esclusivamente per un pubblico
ristretto, mentre sia accessibile su un altro sito Internet senza autorizzazione degli aventi diritto.
32 Pertanto, occorre rispondere alle prime tre questioni proposte che l’articolo 3, paragrafo 1,
della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di
comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet
di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.
Sulla quarta questione
33 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo
1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che osti a che uno Stato membro possa
stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore, prevedendo che la nozione di
comunicazione al pubblico comprenda più forme di messa a disposizione di quante stabilite in tale
articolo.
34 A tale proposito, risulta segnatamente dai considerando 1, 6 e 7 della direttiva 2001/29 che
quest’ultima è volta, in particolare, a rimediare all’incoerenza normativa e all’incertezza giuridica
che accompagnano la protezione del diritto d’autore. Orbene, ammettere che uno Stato membro
possa stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto d’autore prevedendo che la nozione di
comunicazione al pubblico comprenda altresì operazioni diverse da quelle elencate all’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29, avrebbe l’effetto di creare incoerenza normativa e, quindi,
incertezza giuridica per i terzi.
35 Di conseguenza, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29 risulterebbe inevitabilmente
compromesso se la nozione di comunicazione al pubblico potesse essere intesa dai diversi Stati
membri come comprendente più forme di messa a disposizione di quelle stabilite all’articolo 3,
paragrafo 1, di tale direttiva.
36 È pur vero che il considerando 7 della summenzionata direttiva non è finalizzato a sopprimere
o a prevenire le disparità che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.
Tuttavia, si deve rilevare che, se agli Stati membri dovesse essere riconosciuta la facoltà di stabilire
che la nozione di comunicazione al pubblico comprende più forme di messa a disposizione rispetto
a quelle previste all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva stessa, il funzionamento del mercato
interno ne risulterebbe necessariamente compromesso.
37 Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non può essere inteso nel
senso che consenta agli Stati membri di stabilire una tutela maggiore per i titolari del diritto
d’autore, prevedendo che la nozione di comunicazione al pubblico comprenda più forme di messa a
disposizione di quelle disposte da tale articolo.
38 Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti nel procedimento
principale nelle loro osservazioni scritte, che l’articolo 20 della Convenzione di Berna prevede che i
Paesi firmatari possano concludere «accordi particolari» per conferire ai titolari di diritti d’autore
diritti più ampi di quelli riconosciuti da tale Convenzione.
39 A tale proposito, è sufficiente rammentare che, allorché una convenzione consenta a uno
Stato membro di adottare un provvedimento che risulti contrario al diritto dell’Unione, senza
tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarlo (sentenza del 9
febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62).
40 Poiché l’obiettivo della direttiva 2001/29 risulterebbe inevitabilmente compromesso se la
nozione di comunicazione al pubblico fosse intesa come comprendente più forme di messa di
disposizione di quante stabilite all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, uno Stato membro deve
evitare di utilizzare la facoltà attribuitagli dall’articolo 20 della Convenzione di Berna.
41 Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato
membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore, includendo nella nozione
di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle disposte da tale articolo.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di
comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet
di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che osta a
che uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela dei titolari del diritto d’autore,
includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quelle
disposte da tale articolo.

 




Le banche dati che ci obbligano a essere intelligenti

intelligenzaCome accadde secoli fa con la stampa, gli archivi elettronici permetteranno un progresso del sapere. Il nostro apparato cognitivo può liberarsi dall’obbligo di ricordare e dedicarsi all’invenzione
Da quando siamo uomini, abitiamo in uno spazio polarizzato attorno a luoghi di concentrazione, case, villaggi e tesori diversi; in particolare, il luogo stesso in cui vivo e al quale riferisco il mio indirizzo. Viviamo in questo spazio perché costruire lo forma, abitare lo consolida e pensare consiste nel riprodurlo.

Lo spazio immagazzina, l’individuo pensa: stesso processo. Non saremmo potuti sopravvivere senza queste concentrazioni che condizionavano la vita, l’individuo, il collettivo, le pratiche e la teoria; non ci smettevamo, instancabilmente, di inventarne di nuove sotto tutti i rapporti. Ed ecco che i computer portano a compimento questo segmento dell’ominizzazione. Perché se queste macchine possono essere definite universali, meritano tale titolo sotto la rubrica, appunto, della concentrazione. Che bisogno abbiamo di riunire libri, segni, beni, studenti, case o mestieri dal momento che il computer lo fa? Il problema generale dell’immagazzinamento che cercavamo di risolvere e sul quale lavoravamo follemente fin dalla nostra origine ha trovato soluzione, non solo reale ma virtuale: ogni questione di questo tipo trova molteplici risposte possibili, secondo le sue condizioni e costrizioni. Le reti rendono desueta la concentrazione attuale, voglio dire un ammasso qualsiasi qui e ora.

La rapidità delle comunicazioni concentra virtualmente ovunque, ad libitum, tutto o parte del connesso disponibile. Al contrario delle antiche tecnologie, le nuove macchine sostituiscono con trasmissioni rapide la funzione del conservare. Non immagazziniamo più cose, bensì relazioni.

Le reti sostituiscono la concentrazione con la distribuzione. Da quando disponiamo, su una postazione portatile o sul telefonino, di tutti i possibili accessi ai beni o alle persone, abbiamo meno bisogno di costellazioni espresse. Perché anfiteatri, classi, riunioni e colloqui in un dato luogo, e perché una sede sociale, dal momento che lezioni e colloqui possono tenersi a distanza? Gli esempi culminano in quello dell’indirizzo. In tutto il corso della storia è stato riferito a un luogo, di abitazione o di lavoro, mentre oggi l’indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono cellulare non indicano più un determinato luogo: un codice o una cifra, pura e semplice, basta. Quando tutti i punti del mondo godono di una sorta di equivalenza, la coppia qui e ora entra in crisi. Heidegger, filosofo oggi assai letto nel mondo, nel chiamare esserci l’esistenza umana, designa un modo di abitare o di pensare in via di estinzione. Il concetto teologico di ubiquità – la capacità divina di essere ovunque – descrive meglio le nostre possibilità rispetto al funebre qui giace.

Un altro modo di interpretare il gesto di immagazzinare: depositare informazione su pergamena, carta stampata o supporto elettronico significa costruire una memoria. I nostri antenati assomigliavano agli attori di oggi che sono in grado di recitare a memoria migliaia di versi o di sostenere altrettante repliche. Simili eroismi superano ormai la nostra capacità. Man mano che costruiamo memorie performanti, perdiamo la nostra, quella che i filosofi chiamavano una facoltà. Possiamo davvero dire: perdere? Niente affatto, perché il corpo deposita, a poco a poco, quell’antica facoltà nei supporti mutevoli; cervicale e soggettiva, essa si oggettivizza e si collettivizza. Una stele di pietra, un rotolo di papiro, una pagina di carta: ecco memorie materiali, in grado di dare sollievo alla nostra memoria corporea. Era vero per le biblioteche, lo è ancora di più per la rete, memoria globale ed enciclopedia collettiva dell’umanità.

Secoli fa cantastorie, aedi, gli apostoli di Gesù, gli interlocutori di un dialogo di Platone, anche uno studente della Sorbona medievale, potevano ripetere a distanza di anni, senza omettere una sillaba, i discorsi di un maestro o di un oratore uditi da giovani. Al riparo dagli errori di copisti troppo interventisti, la tradizione orale tracciava una via più sicura rispetto alla trasmissione scritta. I nostri predecessori coltivavano dunque la loro memoria e disponevano di sottili strategie mnemotecniche. Man mano che prendevamo note o
leggevamo stampati, non tanto abbiamo perso quella facoltà quanto l’abbiamo depositata nei libri e nelle pagine. Così come la ruota fu ispirata dal corpo, dalle caviglie e dalle rotule in rotazione nella marcia, allo stesso modo l’immagazzinamento dell’informazione prese le mosse da funzioni cognitive antiche. Al contrario degli animali, bloccati in un organismo senza “secrezione” di questo tipo, noi non cessiamo di riversare le nostre prestazioni corporee in strumenti prodotti a partire da esse. Perdiamo la memoria perché ne costruiamo di multiple.

Ci uniamo qui ai piagnoni antichi e moderni, i cui discorsi e testi deplorano la perdita dell’oralità, della memoria, della concettualizzazione e di tante altre cose preziose per i nostri avi. In realtà la perdita della memoria, nell’epoca che seguì quella in cui si declamavano a mente i poemi di Omero, liberò le funzioni cognitive dal carico impietoso di milioni di versi; apparve allora, nella sua semplicità astratta, la geometria, figlia della Scrittura. Allo stesso modo nel Rinascimento una perdita ancora più importante sollevò i saggi dallo schiacciante obbligo della documentazione, che allora si chiamava dossografia, e li riportò bruscamente alla nuda osservazione che fece nascere le scienze sperimentali, figlie della stampa. A bilancio, i vantaggi prevalgono in maniera preponderante sui pregiudizi, poiché in tali circostanze nacquero due altri mondi, che permisero di comprendere questo. Sapere consiste allora non più nel ricordare, ma nell’oggettivare la memoria, nel depositarla negli oggetti, nel farla scivolare dal corpo agli artefatti, lasciando la testa libera per mille scoperte. Ho impiegato molto a capire che cosa volesse dire Rabelais, quando i professori mi obbligavano a dissertare sulla celebre frase: Preferite una testa ben fatta a una testa piena.

Prima di poter allineare i libri nella loro libreria, Montaigne e i suoi antenati dotti dovevano imparare a memoria l’Iliade e Plutarco, l’Eneidee Tacito, se volevano averli a disposizione per meditare. L’autore degli Essais li cita ormai ricordandosi solo del loro posto sugli scaffali per consultarli: quanta economia! All’improvviso la pedagogia, che quel Rinascimento auspica, vuoterà la testa un tempo piena, e ne modellerà la forma senza preoccuparsi del contenuto, ormai inutile in quanto disponibile nei libri. Liberata della memoria, una “testa ben fatta” si volgerà ai fatti del mondo e della società per osservarli. Rabelais, in quella frase, in realtà, loda l’invenzione della stampa e ne trae lezioni educative. Decisamente, bisogna riscrivere
Pantagruel o gli Essais.

Come vecchi cadenti, i bambini di oggi non ricordano neppure la trasmissione vista ieri sera in televisione. Quale scienza immensa promuoverà quest’altra perdita di memoria? Questo sapere recente si può già apprenderlo o almeno visitarlo sulla rete, come il nuovo oblio l’ha già modellato. Sì, l’enciclopedia, la cui rete mondiale gronda informazioni singolari, ha appena cambiato paradigma, sotto l’effetto della nuova liberazione. Il nostro apparato cognitivo si libera anche di tutti i possibili ricordi per lasciare spazio all’invenzione. Eccoci dunque consegnati, nudi, a un destino temibile: liberi da ogni citazione, liberati dallo schiacciante obbligo delle note a piè di pagina, eccoci ridotti a diventare intelligenti!

Come nel Rinascimento, giungono una nuova scienza e una nuova cultura, i cui grandi racconti producono un’altra cognizione che li riproduce a loro volta arricchiti. Questo cambiamento d’intelletto ha avuto luogo più volte nella storia, ad esempio quando arrivarono i modelli astratti della geometria o gli esperimenti in fisica, quando appunto cambiavano le tecnologie. Così la storia della filosofia e la storia stessa, tributarie della storia della conoscenza, seguono quella dei supporti.
di MICHEL SERRES
link all’articolo




Un buon proposito per giornalisti

rete(…) Infine un buon proposito per giornalisti, responsabili delle pubbliche relazioni e operatori della comunicazione: compratevi un manuale o, meglio, affidatevi a un’agenzia che vi spieghi bene come funziona l’informazione di settore sulla Rete, come si analizzano i dati, come si capisce il coefficiente di penetrazione di un sito, di un blog o di un profilo Instagram. Il 2014 sarà l’anno di internet, di più, l’anno del sorpasso di internet su tutti gli altri mezzi d’informazione. Dimostrarsi impreparati, fare gli snob, piangere sul latte versato della carta che fu non sarà più tollerato. Da nessuno: primi tra tutti i vostri lettori, clienti e consumatori finali.
Simone Marchetti
link all’articolo




Il giornale che si unisce alla tv per sbarcare sul web

rnewsRNews, il tg che nasce dal web si rinnova
RNews è trasmesso in diretta ogni giorno alle 13.45 su Repubblica.it e su laEffe, canale 50 del digitale terrestre. Il notiziario diventa più dinamico, può contare su tutte le firme del quotidiano e Twitter Time lascia aperta una finestra sui social network
RNEWS si rinnova. Il primo telegiornale online di un grande quotidiano – prodotto da RepubblicaTv, trasmesso da Repubblica. it e in onda su laEffe, la tv Feltrinelli sul canale 50 del dtt – si ripresenta da oggi in una nuova edizione più ricca e più estesa: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 15 minuti di notizie, analisi, approfondimenti e commenti con le firme e gli inviati di Repubblica. La formula elaborata in questi primi mesi, che ha portato RNews a superare la media di 70mila visualizzazioni al giorno, si perfeziona: alle 13.45 va in onda una edizione più lunga (15 minuti di durata contro i 10 attuali) e alle 19.45 la riproposta delle opinioni e delle storie del giorno con il rullo aggiornato delle notizie.

Una formula insieme più asciutta e più elaborata. Più spazio ai commenti delle firme, un notiziario più rapido e dinamico, un maggiore utilizzo dei collegamenti video per garantire la fruizione di un prodotto ancora più televisivo e allo stesso tempo sempre più appetibile per il web, capace di durare – in tv e online – ben oltre l’attuale segmento segnato dalle due edizioni quotidiane. Come nelle edizioni precedenti, ogni giorno RNews continuerà a rilanciare e a far rivivere il giornalismo dell’intero Sistema Repubblica, con le inchieste e i reportage di Affari & Finanza, del Venerdì e di D, le anteprime della Domenica di Repubblica e di Cult, gli approfondimenti di Salute e di Viaggi, le esclusive digitali di Repubblica. it e di RSera.

Riprendendo l’innovazione avviata in questi mesi con Twitter Time, dal lunedì al venerdì RNews continuerà poi a proporre alle 13.45 l’hashstag per commentare le notizie e i temi del giorno. I tweet degli utenti e dei telespettatori verranno quindi raccolti e rilanciati per tutta la giornata su Repubblica. it: esaltando così l’interattività del primo e unico telegiornale prodotto da un quotidiano, trasmesso dalla tv e aggiornato in tempo reale su Internet.

La nuova edizione di RNews è solo l’ultimo passo del lungo cammino di RepubblicaTv, che a novembre 2013 ha registrato 218 mila utenti unici giornalieri, 2,5 milioni di utenti unici nel mese, 431mila pagine viste al giorno e 13 milioni di pagine viste nel mese. Ampliando la straordinaria offerta di dirette e video, nei mesi recenti RepubblicaTv ha lanciato tra l’altro nuovi format televisivi ideati esclusivamente per il web: da WebNotte, il programma di Ernesto Assante e Gino Castaldo che fra diretta e on demand viaggia verso il mezzo milione di visualizzazioni, a WebCorner, lo speciale curato da Fabrizio Bocca e in onda in occasione dei grandi eventi sportivi, fino a RPrima, il programma dedicato alle anteprime al cinema, nella musica e in libreria, in una formula innovativa tra approfondimento e show interattivo.
di FRANCESCO FASIOLO
link all’articolo




#TwitterFiction Festival 2014

twitter#TwitterFiction Festival is an all-day, all-night celebration of storytelling on Twitter.
Submit your idea before February 5th for the chance to become a Featured Storyteller
link al sito
Si può partecipare in qualsiasi lingua