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Prestazioni energetiche edifici, in arrivo i nuovi requisiti minimi

Quasi pronto il decreto attuativo della Direttiva 2010/31/UE ‘Edifici a energia quasi zero’ con le nuove metodologie di calcolo

Sono in dirittura d’arrivo le nuove metodologie di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

È infatti in attesa del parere della Conferenza delle Regioni il Decreto (Bozza di dicembre 2014) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

Il nuovo decreto sarà il primo dei provvedimenti attuativi del DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha aggiornato il Dlgs 192/2005, in recepimento della Direttiva Edifici a Energia Quasi Zero (2010/31/UE).

Nello specifico, costituirà l’aggiornamento del Dpr 59/2009 che oggi definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005.

Oltre alle nuove metodologie di calcolo, l’emanando decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici di nuova costruzione e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva.

Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni. Si cerca quindi di ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Il provvedimento dunque aggiornerà la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla climatizzazione estiva sull’uso delle rinnovabili, e della Raccomandazione 14 del CTI sul calcolo dell’energia primaria.

I requisiti minimi di prestazione energetica sono fissati in modo tale da consentire livelli ottimali in funzione dei costi, come previsto dall’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE. Tali requisiti si applicheranno agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti e saranno aggiornati ogni 5 anni.

Viene definito il concetto di ‘edificio a energia quasi zero’ e stabilito che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici nuovi dovranno essere a energia quasi zero. Per gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni tale scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso).

Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.

I nuovi requisiti minimi entreranno in vigore il 1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, per realizzare gli ‘edifici a energia quasi zero’.

Si stima che la prima fase di applicazione del decreto – si legge nella relazione – comporterà un miglioramento dell’indice di prestazione energetica pari al 45% nelle zone climatiche più calde e al 35% in quelle più fredde. Nella seconda fase si arriverà al 55% in tutte le zone.

Quindi, a parità di servizi (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda, ecc.), i nuovi edifici a energia quasi zero consumeranno meno della metà degli attuali, rimanendo sostenibili in termini di costi di investimento e coprendo gran parte dei fabbisogni con le rinnovabili.

Ricordiamo che quella disponibile ad oggi è una bozza provvisoria del decreto. Pubblicheremo la versione definitiva non appena verrà diffusa dal Ministero dello Sviluppo economico.

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