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Gentile Assessora,
abbiamo ricevuto le seconde bozze della nuova proposta di Regolamento Comunale Tutela Animali e della delibera di istituzione del Garante degli Animali.
Queste bozze hanno recepito solo in minima parte le nostre osservazioni, sia quelle inviate il 12 dicembre u.s. sulla base delle prime bozze e sia quelle ulteriormente presentate in questi giorni, sia per le vie formali che informali.
Tali bozze furono presentate a suo tempo come concertate con i Servizi Veterinari Asl e, per quanto riguarda il Regolamento Animali, come necessarie modifiche a seguito di cambiamenti di normative nazionali.
La informiamo che nessun cambiamento è intervenuto nelle normative nazionali, dal 2005 ad oggi.
Non solo: La informiamo che il testo da Lei proposto va contro quello diffuso lo scorso anno dall’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Le modifiche da Lei presentate ancora oggi eliminano infatti tutti i passaggi autorizzativi da parte dell’Ufficio Comunale Tutela Animali (che si ritrova svuotato – ancor più di quanto fatto finora – di effettiva voce in capitolo) e cancellano alcuni significativi divieti vigenti.
Fra i tanti citiamo: l’abolizione del divieto estivo di esercitare l’attività di botticelle nelle ore più calde; si abbassano da 200 a 150 euro le sanzioni minime per chi viola alcuni obblighi di custodia degli animali; è previsto lo stop al divieto di spettacoli in strada e feste con animali; si prevede l’esclusione degli animali selvatici oltre che in zoo e circhi come oggetto di tutela del Regolamento.
Vengono poi istituite una vuota Commissione Consultiva delle associazioni animaliste nonché la figura del “Garante del benessere e della tutela degli animali” scopiazzata – e male – da quelle presenti a Milano e Napoli non avendo alcun potere effettivo d’intervento, nemmeno nelle strutture come canili (sia pubblici che privati) e Bioparco.
A fronte di questi peggioramenti, non è previsto alcun miglioramento per la tutela degli animali in altre parti del Regolamento. Addirittura viene abolita la figura del “cane libero accudito”; è inserita la definizione illegittima di “moleste” e di “critica” per alcune specie; ed il Comune di Roma, proprietario degli animali vaganti sul territorio e di quelli reclusi nelle strutture di accoglienza pubbliche e private, non esprime più il consenso informato all’eutanasia abdicando da un ruolo delicatissimo ed importantissimo.
Assessore Marino, per queste motivazioni, le proposte sono per noi irricevibili. E La diffidiamo dal dichiarare che il percorso di riscrittura del Regolamento è stato un percorso condiviso con le associazioni di volontariato animalista.
E ci poniamo la domanda “cui prodest?”: a chi gioverebbero queste modifiche peggiorative del Regolamento Comunale e l’istituzione di un Garante che non garantirebbe alcunchè?
Sicuramente non gioverebbero agli animali ed ai cittadini della Capitale.
E riteniamo che l’azione prioritaria del suo Assessorato dovrebbe essere quantomeno incentrata in via prioritaria sull’applicazione del valido Regolamento Comunale in vigore e del Programma Elettorale del Sindaco su tutela randagi, canili e botticelle – e contro le botticelle non a caso abbiamo in corso la raccolta firme per una Delibera di Iniziativa Popolare – programma invece finora ignorato dopo quasi due anni di mandato, nonostante sia stato presentato all’Assemblea Capitolina e votato ad inizio mandato.
Roma è stata un faro a livello nazionale per le scelte amministrative a tutela degli animali. Con l’istituzione del primo Ufficio Diritti Animali, retrocesso a Tutela e Benessere dalla precedente Giunta, e il varo di un Regolamento Comunale approvato all’unanimità nel 2005 dall’allora Consiglio Comunale.
Cestini queste due proposte e operiamo assieme per una efficace e concreta tutela degli animali nella Capitale!
Distinti saluti
Animalisti Italiani – AVA – ENPA – AVCPP – LAV – OIPA
Ecco in specifico tutti i punti
SULLA PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI
1) Le modifiche da Lei proposte vanno in direzione contraria al Testo-base fatto proprio dall’ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani il 13 giugno 2013 e diffuso a tutte le Amministrazioni locali. Di più, il Testo-base ANCI si era ispirato a quello approvato all’unanimità e in vigore da otto anni a Roma, che invece ora sarebbe svuotato in alcuni punti fondamentali se approvato dall’Assemblea Capitolina
2) Le modifiche da Lei proposte non partono da una regola fondamentale di una buona Amministrazione: l’aver realizzato uno studio-terzo sui problemi d’applicazione riscontrati in questi otto anni di vita del Regolamento in vigore o l’aver effettuato valutazioni su interi articoli, uno per tutti quello che prevede la formazione della Polizia di Roma Capitale praticamente mai effettuata.
3) Nel merito dei nuovi articoli proposti:
a) all’articolo 1 comma 1 è stato eliminato il principio morale della necessità dell’intervento a tutela degli animali da parte di Roma Capitale “quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica” nonché “riconosce agli individui e alle specie animali non umane il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche” e l’intero ex articolo 4 del Regolamento in vigore
b) all’articolo 2 comma 1 l’esercizio della tutela degli animali viene ristretta a solo quelli “d’affezione” escludendo i selvatici (ex articolo 3 comma 2);
c) l’articolo 3 comma 1, definizione di animale, e quindi l’applicazione del Regolamento, esclude quelli non in libertà (ex articolo 5 comma 1). Quindi circhi, zoo, stabulari di sperimentazione, allevamenti a posta fissa. Da sostituire con “La definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, e quindi anche in stato di libertà, semilibertà e non in libertà”
d) all’articolo 5 comma 6 ha tolto l’incentivazione con periodicità annuale delle campagna di sterilizzazione da parte dell’Ufficio comunale tutela animali
e) all’articolo 6 comma 22 è stata tolta la perifrasi “per evitare stress psico-fisico”
f) all’articolo 6 comma 23 è stato tolto il divieto di detenzione e commercio di animali alloctoni
g) all’articolo 6 comma 27 è stato tolto il divieto di vendita e detenzione di collari a punte e collari elettrici
h) all’articolo 6 comma 29 è stato tolto il divieto di detenzione e vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi e uccelli
i) è stato eliminato, articolo 15 comma 1, la precisazione del divieto di spettacoli e intrattenimenti pubblici e privati con utilizzo di animali: “Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell’Ufficio competente per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati”
l) all’articolo 17 comma 1 – Fuga, cattura, uccisione di animali comma 1 inserire “Solo quando è minacciata la pubblica incolumità si dovrà procedere all’abbattimento dell’animale previo consenso informato espresso dall’Ufficio Tutela e Benessere degli Animali o, in subordine, dal Garante degli Animali di Roma Capitale acquisito parere tecnico di educatori cinofili riconosciuti” (ricordiamo che il proprietario degli animali vaganti sul territorio o reclusi nei canili pubblici o privati è il Sindaco della Capitale: è il Comune di Roma a dover esprimere il consenso informato, direttamente o delegando soggetti terzi come il Garante degli Animali di prossima istituzione. In nessun caso possono essere le ASL romane: significherebbe “abdicare” ad un compito delicato oltre che ad un tema sensibile).
m) all’articolo 17 comma 2 inserire “La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita, previo consenso informatoespresso dall’Ufficio Tutela e Benessere degli Animali o, in subordine, dal Garante degli Animali di Roma Capitale esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità certificata da educatori cinofili riconosciuti, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio” (ricordiamo che il proprietario degli animali vaganti sul territorio o reclusi nei canili pubblici o privati è il Sindaco della Capitale: è il Comune di Roma a dover esprimere il consenso informato, direttamente o delegando soggetti terzi come il Garante degli Animali di prossima istituzione. In nessun caso possono essere le ASL romane: significherebbe “abdicare” ad un compito delicato oltre che ad un tema sensibile).
n) all’articolo 17 – Fuga, cattura, uccisione di animali comma 3 “La soppressione di cani e gatti ospitati presso l’ospedale sanitario, i canili rifugio capitolini o convenzionati con Roma Capitale potrà avvenire, su proposta del Direttore Sanitario, soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità certificata da educatori cinofili riconosciuti, previo consenso informato espresso dall’Ufficio Tutela e Benessere degli Animali o, in subordine, dal Garante degli Animali di Roma Capitale” togliere “acquisito il parere vincolante del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio” (ricordiamo che il proprietario degli animali vaganti sul territorio o reclusi nei canili pubblici o privati è il Sindaco della Capitale: è il Comune di Roma a dover esprimere il consenso informato, direttamente o delegando soggetti terzi come il Garante degli Animali di prossima istituzione. In nessun caso possono essere le ASL romane: significherebbe “abdicare” ad un compito delicato oltre che ad un tema sensibile).
o) all’articolo 18 comma 2 “A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo”: se anche le attività AAA e EAA, e non solo la Pet Therapy e le TAA, dovessero essere condotte esclusivamente da persone con titolo di studio confacente allo scopo, verrebbero meno esperienze fondamentali e portate avanti da quasi 20 anni nei canili comunali di Roma come la “messa alla prova” (art. 28 DPR 448/88) di concerto con l’Ufficio Servizio Sociale per Minori (un servizio del Centro per la Giustizia Minorile – CGM – regionale che fa riferimento all’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile – UCGM – del Ministero di Giustizia), il sostegno a persone con disabilità fisica e psicologica di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale, Case Famiglie, Cooperative Sociali, e Comunità Terapeutiche ed il Progetto Scuola in collaborazione con Istituti Scolastici romani.
p) all’articolo 19 comma 5 viene previsto che gli esercizi commerciali non debbano più osservare le dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari come previsto dal Regolamento vigente ma si rimanda genericamente alla “normativa vigente”;
q) da rintrodurre l’Art. 24 comma 1 dell’attuale Regolamento “Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Roma viene garantita a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di animali, uova da allevamento all’aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale”
r) all’articolo 24 comma 1 “I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, compresi parchi, giardini e aree cimiteriali nonché nei luoghi condominiali comuni sono condotti con guinzaglio anche estensibile. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali solo in caso di richiesta motivata da parte delle Autorità competenti” (non prevedere questo emendamenti comporta un passo indietro significativo rispetto alla normativa attuale).
s) all’articolo 24 da rintrodurre la parte inerente agli esoneri temporanei concessi per l’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche…. Si tratta del comma 4 dell’articolo 29 “Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari”
t) all’articolo 26 è stata abolita la figura del “cane libero accudito” e la relativa responsabilità del Comune sul cane stesso. E’ da rintrodurre tutto l’attuale art. 33 del Regolamento attualmente in vigore:
“Art. 33 – Cani liberi accuditi
1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Roma riconosce e promuove la figura del cane libero accudito. 2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all’Ufficio competente per la tutela degli animali ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per i parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l’onere della gestione volto a garantire all’animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all’anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell’associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura “cane libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’Albo regionale e dall’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali”.
Le associazioni animaliste ritengono una grave sconfitta un ripensamento sulla figura dei CLA, figura istituzionalizzata a Roma così come in quasi tutte le regioni italiane. La figura dei CLA è prevista da alcune leggi regionali di attuazione della Legge Quadro n. 281/91 e dalla Circolare n. 5 del 14 maggio 2001 del Ministero della Sanità e viene istituita dal Sindaco, primo responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul territorio comunale (art.3 Dpr 31 marzo ’79).
u) all’articolo 29 è stata tolta la possibilità di adozioni e affidi temporanei di cani e gatti da parte delle associazioni (ex articolo 36 comma 1) che quindi vengono ristretti ai soli ambiti di canili pubblici o convenzionati o rifugi
v) all’articolo 32 comma 1, togliendo “anche” si vincolano gli interventi di sterilizzazione dei gatti (a cui sono obbligate le Asl veterinarie per norma di rango superiore) all’attivazione delle gattare e delle associazioni
z) all’articolo 34 comma 3 occorre togliere la perifrasi “su parere favorevole” e lasciare la precedente indicazione in collaborazione presente nell’ex articolo 41 comma 3
a 1) all’articolo 35 comma 2 togliere tutto l’inciso “di alimentare gli animali in prossimità degli accessi agli edifici pubblici e privati” in quanto troppo vincolante e restringente dell’attività delle “gattare”
b 1) all’articolo 36, sui cavalli, è stato tolto il divieto di macellazione degli stessi (ex articolo 43 comma 2) da parte di privati sul territorio comunale
c 1) agli articoli 37, 38 e 39 (botticelle) sono stati eliminati i divieti di esercizio dalle ore 13:00 alle ore 17:00 nel periodo estivo (manca infatti l’ex comma 3 dell’articolo 46) e di portare clienti a cassetta (ex articolo 46 comm 2).
d 1) all’articolo 43 comma 1 d) va introdotta la precisazione “i crostacei vivi su ghiaccio, ghiaccio secco o su qualunque altro materiale che provochi ustioni e comunque dolore agli animali”
e 1) relativamente all’avifauna è stato tolto il via libera alla detenzione di specie “da compagnia” come galline o anatre con esclusione della macellazione (ex articolo 48 comma 5)
f 1) all’articolo 45 comma 2 (fauna selvatica) viene inserita la definizione di specie “moleste” – una definizione illegittima
g 1) viene inserito l’art. 48 con la definizione di “fauna critica”, definizione illegittima
h 1) all’articolo 50 è stato eliminato il divieto di vendita o cessione di animali esotici
i 1) all’articolo 53 viene istituita la “Commissione consultiva per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale” con lo scopo di avere “rapporti stabili con le Associazioni Animaliste”. Tra i componenti previsti ci sono ben 5 veterinari Asl e uno in rappresentanza di ciascuna delle Associazioni animaliste tramutandola in una ingestibile Assemblea. La Commissione ha inoltre solo “compiti propositivi verso il Sindaco” ma alcuno di consultazione su Atti di Roma Capitale e delle strutture come canili pubblici, privati e Bioparco.
I 1) all’articolo 54 – Sanzioni, una serie di previsioni avevano un minimo di 200 euro per i contravventori e tale cifra è stata abbassata a 150 euro.
m 1) all’articolo 55 – Vigilanza, comma 3 è stato precisato “Le Guardie Zoofile delle Associazioni di Volontariato che operano in convenzione con Roma Capitale saranno coordinate, per l’impiego sul territorio, dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale” il che crea unainsopportabile discriminazione tra Guardie Zoofile che operano in convenzione e Guardie Zoofile che non godono di alcuna convenzione ed unainaccettabile subordinazione funzionale al Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale
Sono stati inoltre cassati i commi dell’attuale regolamento che impongono la creazione della “Sala Operativa” (ex articolo 57 comma 4) per il monitoraggio del territorio.
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL GARANTE DEGLI ANIMALI
La proposta è frutto di una copiatura in alcuni casi sgrammaticata e addirittura peggiorativa di analoghi atti dei Comuni di Milano e Napoli (e il Garante non avrebbe, anche a Roma, alcun potere reale e innovativo) ma con alcune differenze.
Non può verificare direttamente le condizioni degli animali nel Bioparco e nelle strutture comunali e di private di accoglienza, non ha potere d’inchiesta, non ha parere su Atti dell’Amministrazione che hanno a che fare con gli animali. Non ha potere di applicazione del regolamento comunale tutela animali. Stende solo “Linee guida” di alcun effetto pratico.
Il Garante deve riferire al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale. Ma non ha alcun rapporto con l’attuale Ufficio capitolino Tutela e Benessere Animale.
Deve fungere da raccordo con le Associazioni Animaliste ma solo quelle che “presentino istanze di maltrattamento contro allevamenti, stabulari e stabilimenti utilizzatori” per la vivisezione.
Non è specificato di quante persone d’ufficio si potrebbe avvalere né del budget a disposizione. Visto che le poche cose che dovrebbe fare sono legate alla “promozione del rispetto degli animali” non si capisce con quali strumenti e quale bilancio lo potrà effettivamente fare.
In sostanza si tratta, con questa proposta, dell’istituzione di una “foglia di fico” con un nome altisonante ma senza alcun potere effettivo di garanzia per gli animali.