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Secondo il documento “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali”, pubblicato sul sito del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per i liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita
Secondo il documento “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali”, pubblicato sul sito del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per i liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita IVA previsto dalla legge.
Si tratta di un’eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale oltre che un’interpretazione autentica fornita dal legislatore.
Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 276/2003, art. 61) la “collaborazione occasionale” non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non sussiste.
ISCRITTI AGLI ALBI: PRESTAZIONI OCCASIONALI SENZA LIMITI DI TEMPO E COMPENSO E SENZA OBBLIGO DI PARTITA IVA . Il Centro Studi CNI, riprendendo la normativa, sottolinea come l’iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita Iva). Di conseguenza, l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.
Il documento del CNI (vedi allegato) segnala infine l’importanza di questa semplificazione, che risponde a dei criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita. Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita IVA, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali ovvero abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e dell’episodicità. Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali. Il Ministero del Lavoro segnala a tal proposito che gli iscritti alla gestione separata sono 36.000.
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