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Microcredito: finanziamenti a professionisti, imprese e sociale

Entra in vigore domani 16 dicembre 2014 il decreto 17 ottobre 2014, n. 176 del ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina il microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo n. 385/1993. BENEFICIARI E CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ . Il decreto stabilisce che rientra nell'attività di microcredito l'attività di finanziamento

Entra in vigore domani 16 dicembre 2014 il decreto 17 ottobre 2014, n. 176 del ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina il microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo n. 385/1993.
BENEFICIARI E CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ . Il decreto stabilisce che rientra nell’attività di microcredito l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita Iva da più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.
FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI . La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:
a) all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
L’operatore verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti alle suddette finalità anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.
SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO . L’operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato.
In deroga l’operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire periodicamente all’operatore l’andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
LIMITE DI 25MILA EURO PER OGNI BENEFICIARIO . Nel caso del microcredito per il sostegno alle attività imprenditoriali o di lavoro autonomo, i finanziamenti non possono eccedere il tetto di 25.000 euro per ogni beneficiario e non possono essere assistiti da garanzie reali.
MICROCREDITO SOCIALE, LIMITE DI 10MILA EURO . Per quanto riguarda invece il microcredito per le persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, i finanziamenti devono essere di importo pari o inferiore a 10.000 euro e possono essere erogati solamente in via non prevalente.
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fonte: casaeclima.com

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