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Proposta di legge: “Disposizioni per la diffusione dell’accesso alla rete internet mediante connessioni senza fili”

wifi

XVII LEGISLATURA
A.C. 2528
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PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa del deputato
BOCCADUTRI, BRUNO BOSSIO, CARBONE, LOSACCO, MIGLIORE “Disposizioni per la diffusione dell’acceso alla rete internet mediante connessione senza fili”

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ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni è emerso in modo chiaro il ruolo di internet nello sviluppo dell’economia, e non solo di quella digitale, ma anche di quella reale. La crescita della rete e l’accesso ai suoi servizi assicurano prestazioni efficienti e risparmi di gestione alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese, con beneficio indiscusso per l’economia del Paese, per tutti i cittadini e per la loro qualità di vita.

In tal senso, lo sviluppo della rete internet e l’allargamento della sua base di accesso contribuiscono in modo indiscusso, come attestato da un’ampia letteratura in merito, alla costruzione di nuovo valore e all’innalzamento del prodoto interno lordo (PIL): oggi benessere e crescita hanno anche bisogno della rete internet.

Purtroppo, nonostante il periodo di forte crisi economica da cui l’Italia sta tentando con enormi sforzi di uscire, questo Parlamento non è ancora riuscito ad affrontare in modo serio e risolutivo il tema del digital divide. L’Italia si colloca in posizioni arretrate per quanto riguarda l’accesso alla rete internet e ciò rischia di comportare un progressivo impoverimento dei nostri settori produttivi, compreso il turismo cui facciamo affidamento per attrarre visitatori che apprezzino la nostra accoglienza e i nostri beni culturali.

Questa proposta di legge intende mettere in campo in campo una serie di strumenti tesi a migliorare la possibilità di accesso alla rete Internet tramite tecnologia wi-fi da parte di tutti i consumatori.

L’analisi della situazione presente vede solo poco più dell’8% degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici coperti da tecnologia wi- fi.

Lo scopo che si pone la proposta di legge e quello di arrivare in sei mesi a una copertura del 100%.
La possibilità di accedere alla rete internet in mobilità, in un Paese dove gli apparati dotati di tecnologia wi-fi sono già ampiamente diffusi, è un’opportunità enorme : in questo modo si rende più accogliente il Paese per i tanti turisti che ogni anno lo scelgono come meta delle proprie vacanze, ma si rilancia anche la crescita economica con la creazione di nuova occupazione, tutto questo grazie a una maggiore interazione non solo tra privati, ma anche tra privati e pubblica amministrazione. Inoltre, si assicura una modalità di accesso alla internet anche alle classi sociali meno abbienti, facendo dell’Italia un Paese all’avanguardia a livello mondiale.

La rete internet rappresenta, infine, uno strumento indispensabile per garantire la libertà di espressione dei cittadini e per

 

l’accesso alle informazioni, all’istruzione, alla formazione, ai servizi pubblici ed alla cultura. La proposta di legge prendendo spunto dalle riflessioni di parte della dottrina costituzionale che configura l’accesso alla rete internet come un “servizio essenziale”, l’attuazione del quale è demandato alle sinergie che si sviluppano tra pubblico e privato, nel solco di quanto già sperimentato in altri paesi europei, quelli scandinavi innanzitutto.

In conclusione, con un ridotto investimento economico da parte dei privati e degli enti pubblici, si potrebbe far fare all’Italia un grande balzo in avanti sul tema dell’accesso alla Internet e sulla contestuale riduzione o abbattimento del digital divide.

La proposta di legge si compone di un solo articolo, suddiviso in 8 commi.
In particolare il comma 1 stabilisce che l’obbligo per una serie di soggetti di dotarsi del collegamento alla rete Internet e di renderla disponibile tramite tecnologia Wi Fi, consentendo l’accesso gratuito e libero. Il comma 2 prevede i casi di esenzione dall’obbligo.

Il comma 3, estende, invece, l’obbligo ad altri soggetti e il comma 4 prevede l’istituzione di un fondo per il sostegno all’installazione nei mezzi di trasporto pubblico di collegamenti gratuiti alla rete internet (come peraltro sta avvenendo in alcune grandi città).

Il comma 5 attribuisce ai comuni il compito di vigilare sull’ottemperanza degli obblighi previsti, che possono irrogare sanzioni, mentre il comma 6 demanda all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni il controllo sull’attuazione dellla legge.

Il comma 7, infine, istituisce un fondo per il sostegno alla diffusione di router e di modem wireless di ultima generazione, in grado di garantire una migliore diffusione del segnale.

Se questa proposta di legge fosse approvata, l’Italia sarebbe il primo paese al mondo quanto a sostanziale accessibilità alla rete internet da parte degli individui.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

“Disposizioni in materia di accessibilità wifi ad internet”

1.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di facilitare l’accesso alla rete internet, tutti gli esercizi commerciali, le associazioni culturali aperte al pubblico, i taxi, gli esercenti attività di noleggio con conducente, i bus privati, i treni e gli aerei registrati in Italia hanno l’obbligo di dotarsi di collegamento alla rete internet e renderla disponibile tramite tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wi fi), consentendo l’accesso a tutti a titolo gratuito e senza necessità di utilizzare credenziali di accesso e password.

Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 gli esercizi commerciali, le associazioni culturali e gli uffici pubblici con una superficie inferiore ai 100 metri quadri, nonché gli esercizi commerciali e le associazioni culturali con un organico inferiore ai due dipendenti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici pubblici, gli uffici degli esercenti un pubblico servizio, i tribunali, gli ospedali, i porti e gli aeroporti provvedono a garantire il collegamento alla rete internet con le modalità di cui al comma 1 in almeno due aree.

È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno all’installazione nei mezzi di trasporto pubblico di proprietà, anche tramite partecipazioni, di Comuni e Regioni, del collegamento alla rete internet con le modalità di cui al comma 1, con una dotazione pari a due milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in

2.

3.

4.

 

vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l’erogazione delle risorse del fondo mediante la connessione di contributi per ottemperare agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

  1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui dal presente articolo, i comuni provvedono a punire i soggetti inadempienti con una multa sino a euro 5.000, con l’esclusione degli esercenti l’attività di trasporto di persone.
  2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita la vigilanza sull’attuazione del presente articolo, anche sulla base di segnalazioni provenienti dai privati cittadini. Irroga direttamente sanzioni nei confronti degli esercenti attività di trasporto di persone A tale scopo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità adotta un regolamento nel quale stabilisce le modalità di segnalazione e le procedure per la rilevazione delle inadempienze per l’irrogazione delle sanzioni.
  3. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo pari a un milione di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per il sostegno alla diffusione di router e di modem wireless basati sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 di classe “n” o “ac” o tecnologie successive. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l’erogazione delle risorse del fondo mediante la connessione di contributi per ottemperare agli obblighi stabiliti dal presente comma.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

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