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Senza l’opera d’arte edifici pubblici non collaudabili: circolare del ministero

operaNuovi edifici pubblici senza collaudo se una quota dell’importo complessivo del progetto non è destinata alla realizzazione delle opere d’arte

Con la circolare n. 3728 del 28 maggio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti fornisce delle indicazioni sulle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 “Norme per l’arte negli edifici pubblici».

La legge n. 717/1949, al fine di tutelare e promuovere la cultura e l’arte ha introdotto l’obbligo di destinare all’abbellimento, mediante opere d’arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota percentuale della spesa del relativo progetto.

Dall’entrata in vigore della legge ad oggi, il legislatore è tornato ad occuparsi della materia disciplinata dalla legge n. 717/49, con alcuni interventi normativi, succedutisi nel tempo. Le più recenti modifiche sono state introdotte, da ultimo, dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo n. 27/2012.

Le quote

In particolare, la quota dell’importo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione delle opere d’arte è modulata in base all’importo del progetto, secondo percentuali inversamente proporzionali, come di seguito riportato:

a) 2% per i progetti di importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro;

b) 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro;

c) 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Le disposizioni in tema di opere d’arte di cui alla legge n. 717/49 non trovano applicazione per i progetti di importo inferiore ad un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell’edificio da realizzare; inoltre, non trovano applicazione per i progetti relativi ad edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare.

Le indicazioni del Mit

Nella circolare del 28 maggio scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2014, il Ministero delle Infrastrutture rammenta che in sede di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico, si deve espressamente accertare se lo stesso rientri o meno nell’ambito di applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se siano state poste correttamente in essere le necessarie previsioni economiche e tecniche. La stessa verifica dovrà essere effettuata in sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in corso d’opera.

Il Responsabile del Procedimento, nell’ambito del compito ad esso assegnato di curare il necessario raccordo tra la progettazione e la realizzazione dell’edificio pubblico, è tenuto a curare in particolare l’aspetto relativo all’inserimento dell’opera d’arte, promuovendo, in tempi adeguati, il relativo bando.

Negli atti relativi all’affidamento degli incarichi di collaudo di opere che rientrano nell’ambito di applicazione della legge n.717/49, va specificamente richiamata la disposizione dell’art. 2 -bis della stessa legge che prevede la non collaudabilità dell’opera nel caso in cui non sia stata realizzata l’opera d’arte.

Infine, in sede di approvazione del certificato di collaudo, va verificato che il collaudatore si sia espresso positivamente in merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49.

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circolare ministero infrastrutture

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