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Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo

cultura

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

(GU n.186 del 9-8-2013)
Capo I

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita’ culturali, con particolare riferimento
alla necessita’ indifferibile di garantire misure immediate di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,
in particolare per il sito Unesco delle “Aree archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, per la prosecuzione delle
attivita’ di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale italiano, per l’attuazione del progetto “Nuovi Uffizi” e
per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di
emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle
attivita’ musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta’
economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e
ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e
attrattivita’ nel territorio italiano per l’industria di produzione
cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e per gli affari regionali e le
autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande
progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione
ambientale e la valorizzazione delle aree interessate
dall’itinerario turistico-culturale dell’area pompeiana e stabiese,
nonche’ per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela
dell’area archeologica di Pompei, di rafforzare l’efficacia delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione
del sito affidati all’attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nomina con proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del
Grande Progetto e del programma straordinario, denominato “direttore
generale di progetto”. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, viene definito il compenso da
corrispondersi al “direttore generale di progetto” nel rispetto
dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell’ambito
del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il “direttore
generale di progetto”:
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del “Grande Progetto Pompei”;
b) assicura l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure
di gara dirette all’affidamento dei lavori e all’appalto dei servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del “Grande Progetto
Pompei”, assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla
progettazione e all’attuazione degli interventi dall’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti per lo sviluppo di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per
l’accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle
sue funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche’ di altri
soggetti terzi;
c) assicura la piu’ efficace gestione del servizio di pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l’efficace conduzione del
sito, definendo obiettivi e modalita’ per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del personale della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita’ di tutela e di valorizzazione di
competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la
coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso
all’attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di
detto Comitato;
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si
provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al
direttore generale di progetto, con sede nell’area archeologica di
Pompei. La struttura e’ composta da un contingente di personale,
anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti
unita’, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali, appartenente ai profili professionali tecnico e
amministrativo, nonche’ da cinque esperti in materia giuridica,
economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio dell’amministrazione di
provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura
medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed
accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo
decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore
generale di progetto nell’ambito di quelli indicati al comma 1, le
dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell’incarico.
L’incarico di “direttore generale di progetto”, non determina un
incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Nelle
more dell’effettiva operativita’ dell’assetto organizzativo e
funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio
del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei
assicurano, in continuita’ con l’azione finora svolta, il
proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di
accelerazione gia’ assunte, l’attuazione del Grande progetto Pompei e
degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e
in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del “direttore
generale di progetto”.
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto
operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle
funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal
piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata”, nonche’ di potenziare l’attrattivita’
turistica dell’intera area, e’ costituita l’Unita’ “Grande Pompei”.
L’Unita’ assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita’ di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e la convergenza in un’unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani,
dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli
obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e’ preposto
all’Unita’ “Grande Pompei” e ne assume la rappresentanza legale. La
stessa Unita’ e’ dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 2 e’ prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il
compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del
presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore
generale di progetto, di cui al comma 6, all’approvazione di un
“Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di
gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le
funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed e’ composto, anche
eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e
le attivita’ culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione
territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente
della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai
legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella
Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun
soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse
all’interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti
dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all’interno
della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro
parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque
denominato necessario per la realizzazione degli interventi
approvati. L’Unita’ “Grande Pompei” assume le decisioni relative alla
progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi
inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina
organizzativa e contabile dell’Unita’, le modalita’ di
rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e
risorse umane nel limite massimo di dieci unita’, in posizione di
comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del
Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente
mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell’amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico
dell’Unita’ medesima, ad esclusione del trattamento economico
fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo.
L’Unita’ si avvale altresi’ della struttura di cui al comma 2.
6. L’Unita’, su proposta del direttore generale di progetto,
approva un piano strategico, comprendente: l’analisi di fattibilita’
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso;
il crono-programma. che definisce la tempistica di realizzazione del
piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro
condizioni di fattibilita’ con riferimento al loro avanzamento
progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le
fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano
prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti
necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai
siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati
e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di
aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di
territorio e della priorita’ del recupero. Il piano prevede altresi’
azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni
liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato
pubblico-privato, nonche’ il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano puo’ prevedere, inoltre, l’utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto “Mille giovani per la cultura”.
L’Unita’ predispone altresi’ un accordo di valorizzazione, ai sensi
dell’articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco
“Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”,
promuovendo l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All’accordo
partecipano, altresi’, i Prefetti delle Province di Napoli e di
Caserta, nonche’ l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualita’ di legale
rappresentante dell’Unita’, e’ autorizzato a ricevere donazioni ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli
interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell’area
archeologica di Pompei.
8. All’onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo,
pari a euro 200.000 per l’anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell’articolo 15.
9. All’articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a) la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia”;
b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) la
soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale delle citta’ di Napoli e
della Reggia di Caserta”.
10. Fino all’adeguamento della disciplina organizzativa degli
Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e
la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta’ di Napoli. Per
rafforzare le attivita’ di accoglienza del pubblico e di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo,
possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle
attivita’ e dei servizi per la cultura di cui al progetto “Mille
giovani per la cultura”.
11. Al fine di consentire l’istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e’ determinata nel numero di 163 unita’. E’ fatta salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24
giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma
11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall’anno 2014, si
provvede ai sensi dell’articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi dell’articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze
borboniche, promuovendo l’integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e
sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato
pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano puo’ prevedere, inoltre, l’utilizzo
dei giovani tirocinanti nei settori delle attivita’ e dei servizi per
la cultura, di cui al progetto “Mille giovani per la cultura”.
All’accordo partecipano, altresi’, l’Agenzia del demanio, i Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta, nonche’ l’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui al Titolo II del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al fine di verificare la possibilita’ di un proficuo
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita’ perseguite
dall’accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale
integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita’ organizzata.
Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita’ di inventariazione
e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per
l’attuazione del progetto “500 giovani per la cultura”.
1. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
d’ora innanzi “Ministero”, attua un programma straordinario
finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita’ di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l’accesso e la
fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto e’
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2014,
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si
conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in
attuazione dell’articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,
dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,
dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche e dall’Istituto
centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede
l’implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la
produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di
immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse
componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel
Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo,
nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le
Regioni, le Universita’, gli Istituti culturali e gli altri enti e
istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel
quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2
del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire
lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a
incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a
promuovere la crescita di capacita’ elaborative adeguate a sostenere
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto
tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e
all’attuazione del programma il Ministero puo’ avvalersi, mediante
apposita convenzione, dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui
all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgera’
tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, nonche’ di altri soggetti pubblici o
privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e
organizzative.
2. Il programma e’ attuato presso gli istituti e i luoghi della
cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un’apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla
data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle
discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di
dodici mesi, nelle attivita’ di inventariazione e di digitalizzazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.
3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si
adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi’ come
definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
conseguenti disposizioni attuative, nonche’ in base agli atti
dell’Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita’
in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione
digitale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l’anno 2014, si provvede ai sensi dell’articolo
15.
Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura
al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il
corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura,
nell’elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate”, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, al numero 14, rubricato “Ministero per i beni e le attivita’
culturali”, sono soppresse le seguenti parole: “Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110”. I proventi di cui all’articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati
a decorrere dall’anno 2014, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in
corso del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo.
2. All’articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le
parole “dei luoghi medesimi” sono sostituite dalle seguenti: “e al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti
o in consegna allo Stato”.
3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di
euro ai sensi dell’articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 4

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e
degli archivi e per la promozione della recitazione e della
lettura.
1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Non sono
considerate pubbliche l’esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione dell’opera effettuate, senza scopo di lucro,
alternativamente:
a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della
scuola o dell’istituto di ricovero;
b) all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione
culturale e di valorizzazione delle opere stesse.”
2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche
finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con
fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima
pubblicazione e dalle modalita’ della sua distribuzione o messa a
disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei
mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di
settore, predisposti in modo tale da garantire l’accesso aperto,
libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente,
l’interoperabilita’ all’interno e all’esterno dell’Unione Europea e
la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti
preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le
misure necessarie per l’attuazione dell’accesso aperto ai risultati
della ricerca finanziata con fondi pubblici.
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l’uso dell’informazione culturale e scientifica, il
Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo ed il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adottano
strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita’ e
non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali
quelle riguardanti l’anagrafe nazionale della ricerca, il deposito
legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
4. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nella presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente”.
Art. 5

Disposizioni urgenti per l’attuazione del progetto “Nuovi Uffizi”,
per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.
1. E’ autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un
milione per l’anno 2013 e sette milioni per l’anno 2014, per la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto “Nuovi
Uffizi”.
2. E’ autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un
milione per l’anno 2013 e tre milioni per l’anno 2014, quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91.
3. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione
per l’anno 2013 e un milione per l’anno 2014, per fare fronte a
interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che
presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito
decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni per l’anno 2013 e 11 per l’anno 2014, si provvede ai
sensi dell’articolo 15.
Art. 6

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di
arte contemporanea

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30
giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su indicazione dell’Agenzia
del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti
interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione, alla valorizzazione
e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di
proprieta’ dello Stato, non utilizzabili per altre finalita’
istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere
destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani
e stranieri.
2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi
al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del
concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni
tra artisti, di eta’ compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri,
a cura dell’ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione
dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari
della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli
associati di riconosciute competenze artistiche. L’eventuale
sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente
autorizzata dall’ente gestore.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalita’ di utilizzo dei beni di cui al
comma 1 per finalita’ artistiche nonche’ le modalita’ di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla
locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.
4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita’ e con le
modalita’ di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta’.
5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione
di cui ai commi 2 e 3 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse
rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del
proprio debito.
Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attivita’
musicali e dello spettacolo dal vivo

Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e
compositori emergenti

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, e’ riconosciuto un credito imposta nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attivita’ di
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita’ di cui al
comma 5 del presente articolo, fino all’importo massimo di 200.000
euro nei tre anni d’imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti
come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.
3. Per accedere al credito d’imposta di cui al comma 1, le imprese
hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando
la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito
d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Esse, inoltre, non
devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte
di un editore di servizi media audiovisivi.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle
imposte sui redditi ed e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettivita’
delle spese sostenute, nonche’ alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d’imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
Art. 8

Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese
permanenti.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l’anno
2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi
dell’articolo 15.
3. L’efficacia dei commi 1 e 2 e’ subordinata, ai sensi
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea.
Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la
semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica
allo spettacolo dal vivo e al cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ridetermina, con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l’erogazione e le modalita’ per la
liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell’importanza
culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli
indici di affluenza del pubblico nonche’ della regolarita’ gestionale
degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a
fronte di attivita’ gia’ svolte e rendicontate. L’articolo 1 della
legge 14 novembre 1979, n. 589, e’ abrogato.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonche’ di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed
organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate
anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere
erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione
dell’avvenuto adempimento o aggiornamento.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l’articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge
30 aprile 1985, n. 163, e l’articolo 2, comma 4, della legge 10
maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l’adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle
sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono
soppressi. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto
gestore dei fondi medesimi.
6. Sono tenute esenti dall’imposta di bollo, come prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante “Istituzione del Fondo
unico per lo spettacolo”;
b) decreti del Ministro dell’interno 22 febbraio 1996, n. 261, e
del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 12 luglio 2005
recanti “Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento”;
c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, recante “Riforma delle attivita’ cinematografiche”;
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni,
recante “Revisione dei film”;
e) commi da 325 a 337 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni
fiscali per le attivita’ cinematografiche.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere
dall’anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo
spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive
modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative
variazioni di bilancio.
Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
beni e delle attivita’ culturali.
1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita’ giuridica
di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle
attivita’ culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, ivi inclusi i
teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all’articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere
dall’anno 2014, e’ pari all’8 per cento. All’onere pari a 4 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2014, si provvede ai sensi
dell’articolo 15.
Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza.
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e
di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
attivita’ delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e
successive modificazioni, di seguito denominati “fondazioni”, che
versino nelle condizioni di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di
cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale
che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della
fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al
presente comma, la sostenibilita’ del piano di risanamento, nonche’
gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31
dicembre 2012;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono
essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il
rimborso del finanziamento;
e) l’entita’ del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a
seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura
strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di
risanamento;
f) l’individuazione di soluzioni idonee a riportare la
fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle
condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto
economico;
g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi
aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a
dare dimostrazione della loro attendibilita’, della fattibilita’ e
appropriatezza delle scelte effettuate, nonche’ dell’accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e’ definito il
finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all’applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e’ nominato un commissario
straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal
presente articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai
sensi del comma 1, ne valuta, d’intesa con le fondazioni, le
eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e
modalita’ per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di
cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro
adeguatezza e sostenibilita’, all’approvazione del Ministro dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo e del Ministro
dell’economia e delle finanze;
b) sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo, al Ministero
dell’economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte
dei conti;
c) puo’ richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo,
tenuto conto, ai fini dell’aggiornamento dei piani di risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di
risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo’ adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e
provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e’ stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche’ la durata dell’incarico.
6. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione
pari a 75 milioni di euro per l’anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a
un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al comma 6, il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro,
indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita’ di
erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo,
altresi’, qualora l’ente non adempia nei termini ivi stabiliti al
versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita’ di
recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi
moratori. L’erogazione delle somme e’ subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
si provvede ai sensi dell’articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui al comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione
per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali”.
9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per
l’anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo’ essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle
disponibilita’ giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione
dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
nonche’ a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a
favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una
situazione di carenza di liquidita’ tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina
del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero dell’economia
e delle finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione
del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31
dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente
alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita’ finanziaria
del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio
della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, nonche’ l’avvio delle procedure per la
riduzione della dotazione organica del personale tecnico e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1,
entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del
piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,
lettere a) e b), determina l’effetto di cui al comma 14. Le
anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni
e delle attivita’ culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma
9 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo.
12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei versamenti di cui
all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale risultante in eccedenza all’esito della
rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano
l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In
caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu’ decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita’ e
il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico
dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del
presente decreto nella societa’ Ales S.p.A., nell’ambito delle
vacanze di organico e nei limiti delle facolta’ assunzionali di tale
societa’.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato
presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il
termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro
l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio,
sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei
seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e’
stabilito in conformita’ ai criteri stabiliti con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata,
con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; la presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale
di Santa Cecilia, che e’ presieduta dal presidente dell’Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai
membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato
dallo Stato;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo su
proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo’ essere
coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore
amministrativo;
4) l’organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati
dall’organo di gestione, rinnovabile per non piu’ di due mandati,
nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, con il compito di verificare la
sostenibilita’ economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti
adottati dall’organo di gestione con le indicazioni formulate
dall’organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione
al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
sull’attivita’ di validazione svolta, secondo un prospetto definito
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo;
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri,
rinnovabili per non piu’ di due mandati, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita’
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti
di gestione dell’ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini
di cui al comma 15 determina l’applicazione dell’articolo 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con
l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione
dell’obbligo comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita’ personale ai
sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. La fondazione e’ soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle
fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la
realizzazione delle attivita’, sia all’interno della gestione
dell’ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione
delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal
direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi
individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La
conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito
territoriale degli spettacoli, nonche’ la maggiore offerta al
pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore con ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di
materiale scenico, e la promozione dell’acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova
produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e’ instaurato esclusivamente a mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le
conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e’ sottoscritto da ciascuna
fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un’ipotesi di accordo da
inviare alla Corte dei conti. L’ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica
l’attendibilita’ dei costi quantificati e la loro compatibilita’ con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L’esito della certificazione e’ comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se la
certificazione e’ positiva, la fondazione e’ autorizzata a
sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di certificazione
non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei
conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo e la fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione
prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni
regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai
sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo di indirizzo,
procedono a rideterminare l’organico necessario all’attivita’
effettivamente realizzata, previa verifica dell’organo di controllo.
La delibera deve garantire l’equilibrio economico-finanziario e la
copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi
carattere di certezza e stabilita’. L’articolo 3, comma 6, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel
senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti
di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza
della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti
di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi
contratti.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo, e’ attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente e’
ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai
programmi di attivita’ realizzati da ciascuna fondazione nell’anno
precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di
indicatori di rilevazione della produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e’
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della
gestione attraverso la capacita’ di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e’
ripartita in considerazione della qualita’ artistica dei programmi.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono
predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i
parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della
gestione, i parametri per la rilevazione della qualita’ artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione
del contributo di cui al comma 20.
Capo III

Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei
beni, delle attivita’ culturali

Art. 12

Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di
modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei
privati.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalita’ di acquisizione delle donazioni
di modico valore (fino all’importo di euro cinquemila) destinate ai
beni e alle attivita’ culturali, secondo i seguenti criteri:
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere
amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalita’ allo scopo
indicato dal donante;
c) piena pubblicita’ delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di
controllo;
d) previsione della possibilita’ di effettuare le liberalita’
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita’
interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo individua, in coerenza con l’articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite dalla commissione di studio gia’ costituita
presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
Art. 13

Disposizioni urgenti per assicurare l’efficace e tempestivo
svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e
per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo
svolgimento delle attivita’ di valutazione tecnica previste dalla
normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e’ autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, nonche’ di altri Comitati
tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con
decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a
legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita’.
Art. 14

Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’aliquota dell’imposta di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e’ fissata in euro 787,81 per mille
chilogrammi.
2. Nell’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono
determinate nelle seguenti misure:
a) per l’anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall’anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e’ incrementato, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da
fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.
Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le
predette maggiori entrate.
Art. 15

Norme finanziarie

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e’
incrementata di 1,8 milioni di euro per l’anno 2013, 11 milioni di
euro per l’anno 2014, 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 4,5
milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
2. Agli oneri di cui all’articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000
euro per l’anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall’anno 2017, all’articolo 2,
pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, all’articolo 3 pari a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all’articolo 5, pari a 3
milioni di euro per l’anno 2013 e 11 milioni di euro per l’anno 2014,
all’articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015, 2016, all’articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e
90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all’articolo 10, pari a 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, all’articolo 11, comma 7
pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all’articolo 14 comma 1 pari a
3,41 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016 all’articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni
di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8
milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2013, 11 milioni di
euro per l’anno 2014, 7,5 milioni di euro per l’anno 2015, 4,5
milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l’anno 2013 mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
b) quanto a euro 2.000.000 per l’anno 2013 e euro 8.600.000, per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui
all’articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l’anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall’anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall’articolo 14 comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l’anno 2014, a euro 47.609.500
per l’anno 2015, a euro 49.529.500 per l’anno 2016, a euro 49.029.500
per l’anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall’anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo
14, comma 3;
e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall’anno 2014, mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 14, comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bray, Ministro dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo

D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Carrozza, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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